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Sez. L, Sentenza n. 2488 del 16/04/1980 (Rv. 406224 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - TRASFERIMENTO ALL'ENEL DELLE ATTIVITA ELETTRICHE GESTITE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - SUCCESSIONE DELL'ENEL NEI RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI ADDETTI AGLI IMPIANTI - ESCLUSIONE - ASSUNZIONE DI TALI DIPENDENTI DA PARTE DELL'ENEL - NOVAZIONE - CONFIGURABILITA - PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITA DELLA INDENNITA DI ANZIANITA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406224-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - TRASFERIMENTO ALL'ENEL DELLE ATTIVITA ELETTRICHE GESTITE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - SUCCESSIONE DELL'ENEL NEI RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI ADDETTI AGLI IMPIANTI - ESCLUSIONE - ASSUNZIONE DI TALI DIPENDENTI DA PARTE DELL'ENEL - NOVAZIONE - CONFIGURABILITA - PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITA DELLA INDENNITA DI ANZIANITA - INAPPLICABILITA.*

Poiche nella legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica n 1643 del 1962 (art 4) e nel successivo decreto delegato (DPR 22 maggio 1963 n 730, artt 1 e 2), con riferimento alle attivita elettriche gestite dall'amministrazione delle ferrovie dello stato, e previsto il trasferimento all'ENEL soltanto degli impianti o di gruppo di impianti singolarmente considerati, si deve escludere che tale trasferimento determini anche la successione dell'ENEL nei rapporti giuridici attivi e passivi e, segnatamente, nei rapporti di lavoro con i dipendenti addetti agli impianti. Non essendovi quindi in presenza di una successione dell'impresa, gli Atti di autonomia, che determinano il passaggio dei lavoratori addetti agli impianti trasferiti, assumono il valore di elementi necessari alla cessazione del precedente rapporto ed all'inizio di quello nuovo non collegato con il primo, per modo che l'effetto novativo e connaturale a tali Atti, che costituiscono la manifestazione di una libera scelta del lavoratore non obbligato al trasferimento. Da cio deriva che non puo essere invocato il principio dell'infrazionabilita dell'indennita di anzianita di cui all'art 2120 cod civ il quale non solo presuppone la continuazione del rapporto, ma anche la esclusione di una novazione che, per quanto riguarda il personale prima dipendente dell'amministrazione delle ferrovie dello stato e poi dell'ENEL, e desumibile dalla stessa incompatibilita tra i due successivi rapporti (il primo di diritto pubblico ed il secondo di natura privatistica). (Conf 4911/79, mass n 401555; (Conf 3791/78, mass n 393338).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)