Sez. L, Sentenza n. 4911 del 22/09/1979 (Rv. 401555 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PRINCIPIO DELLA INFRAZIONABILITA DEL RAPPORTO - INAPPLICABILITA ALL'IPOTESI DI RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENEL DEI LAVORATORI GIA ADDETTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI GESTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FF SS PRIMA DELLA NAZIONALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PRINCIPIO DELLA INFRAZIONABILITA DEL RAPPORTO - INAPPLICABILITA ALL'IPOTESI DI RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENEL DEI LAVORATORI GIA ADDETTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI GESTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FF SS PRIMA DELLA NAZIONALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.*
Poiche nella legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica 6 dicembre 1962 n 1643 (art 4) e nel successivo decreto delegato (DPR 22 maggio 1963 n 730, artt 1 e 2), con riferimento alle attivita elettriche gestite dall'amministrazione delle ferrovie dello stato, e previsto il trasferimento all'ENEL soltanto degli impianti o di gruppo di impianti singolarmente considerati, si deve escludere che tale trasferimento determini anche la successione dell'ENEL nei rapporti giuridici attivi e passivi e, segnatamente, nei rapporti di lavoro con i dipendenti addetti agli impianti. Non essendosi quindi in presenza di una successione dell'impresa, gli Atti di autonomia, che determinano il passaggio dei lavoratori addetti agli impianti trasferiti, assumono il valore di elementi necessari alla cessazione del precedente rapporto ed all'inizio di quello nuovo non collegato con il primo, per modo che l'effetto novativo e connaturale a tali Atti, che costituiscono la manifestazione di una libera scelta del lavoratore non obbligato al trasferimento. Da cio deriva che non puo essere invocato il principio dell'infrazionabilita dell'art 2120 cod civ il quale non solo presuppone la continuazione del rapporto senza soluzione di continuita, ma anche la esclusione di una novazione che, per quanto riguarda il personale prima dipendente dell'amministrazione delle ferrovie dello stato e poi dell'ENEL, e desumibile dalla stessa incompatibilita tra i due successivi rapporti (il primo di diritto pubblico ed il secondo di natura privatistica). (Conf 3791/78, mass n 393338).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., DPR 22/05/1963 num. 730 art. 1, DPR 22/05/1963 num. 730 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)