Sez. 1 - , Sentenza n. 31843 del 15/03/2019 Cc. (dep. 18/07/2019) Rv. 276822 - 01
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE | Declaratoria di incompetenza del giudice penale a favore del giudice civile - Successiva restituzione degli atti da parte del giudice civile - Obbligo del giudice penale di sollevare conflitto - Configurabilità - Ragioni.
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE
Il giudice penale che, dopo avere declinato la competenza a favore del giudice civile, si veda restituiti da quest'ultimo gli atti sul presupposto che la competenza spetti al giudice penale, ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per la decisione del conflitto, vertendosi in una delle ipotesi di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato abnorme l'ordinanza del giudice dell'esecuzione penale che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta della parte di sollevare conflitto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)