Sez. 1, Sentenza n. 4092 del 11/01/2013 Cc. (dep. 25/01/2013) Rv. 254189 - 01
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE | Denuncia di conflitto - Contenuto necessario - Indicazione.
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE
In tema di conflitto di competenza, sussiste per il giudice l'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 30, comma secondo cod. proc. pen. soltanto qualora l'atto di parte rappresenti una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen. e, cioè, ove vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, condizione che non si verifica quando la parte non denunci alcun conflitto ma si limiti a sollecitare il giudice a sollevarlo contestando la competenza di altro organo giudicante.(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto configurare una mera sollecitazione di parte alla proposizione del conflitto il provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena - al quale gli atti erano stati trasmessi a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia - impropriamente denominato "denuncia di conflitto").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)