Sez. L, Sentenza n. 993 del 21/02/1989 (Rv. 461965 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - RICORSO DI UN LAVORATORE PER UN PROVVEDIMENTO D'URGENZA E PER LA SUCCESSIVA PRONUNCIA DI MERITO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA SULLA PRIMA DELLE ISTANZE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA SECONDA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - RICORSO DI UN LAVORATORE PER UN PROVVEDIMENTO D'URGENZA E PER LA SUCCESSIVA PRONUNCIA DI MERITO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA SULLA PRIMA DELLE ISTANZE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA SECONDA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel caso in cui il pretore, adito dal lavoratore per l'emissione di un provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. e per la successiva pronuncia di merito, si sia limitato a dichiararsi incompetente a decidere sulla prima di dette istanze, è inammissibile il regolamento di Competenza richiesto dalla controparte in ordine al giudizio di merito instaurato con l'unico ricorso, mancando al riguardo quella precedente pronuncia sulla Competenza che, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., costituisce condizione per l'ammissibilità dell'istanza di regolamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)