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Sez. U, Sentenza n. 1388 del 04/02/1993 (Rv. 480710 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate (ivi compresa l'Accademia Nazionale di S. Cecilia) - Natura di enti pubblici non economici - Rapporti di lavoro degli enti anzidetti con i propri dipendenti - Natura - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Instaurazione del rapporto di lavoro con i cittadini stranieri - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480710-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

Stante la natura di enti pubblici non economici, propria degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate - ivi compresa l'Accademia nazionale di S. Cecilia, per espresso disposto dell'art. 6 della legge 14 agosto 1967 numero 800 - ed ai medesimi riconosciuta da tale legge, non modificata, sul punto, per effetto del D.L. 11 settembre 1987 n. 374 - convertito in legge 20 ottobre 1987 n. 450 -, i rapporti di lavoro degli enti medesimi con i propri dipendenti si configurano come rapporti di impiego pubblico, con conseguente devoluzione delle controversie ad essi relative alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi in contrario la prevista possibilità (legge 8 gennaio 1979 n. 8 e d.P.R. 21 gennaio 1981 n. 179) di instaurazione di rapporti siffatti anche con cittadini stranieri.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 8, DPR 21/01/1981 num. 179, Decreto Legge 11/09/1987 num. 374 art. 3, Legge 29/10/1987 num. 450

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)