Sez. U, Sentenza n. 11190 del 14/12/1996 (Rv. 501337 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate - Orchestra sinfonica di Sanremo - Natura giuridica - Controversie relative al rapporto di lavoro col personale - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'orchestra sinfonica di Sanremo (nella specie, controversia promossa, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 230, da un orchestrale che assume di aver lavorato presso tale istituzione in forza di contratti di lavoro a tempo determinato più volte rinnovati), atteso che, pur essendo stata riconosciuta all'orchestra sinfonica di Sanremo la natura di istituzione concertistico - orchestrale (art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800) la stessa, che opera, senza fini di lucro, per il perseguimento di finalità turistiche - culturali che rientrano nell'ampio spettro degli scopi istituzionali dell'ente locale, è priva di personalità giuridica (non rilevando in contrario il suddetto riconoscimento che ha infatti rilievo solo ai fini delle sovvenzioni statali) e di autonomia gestionale ed amministrativa, per cui i componenti dell'orchestra devono considerarsi dipendenti del Comune di Sanremo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/09/1987 num. 374, Legge 29/10/1987 num. 450, Legge 14/08/1967 num. 800 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)