Sez. L, Sentenza n. 2932 del 11/03/1993 (Rv. 481353 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Omissione - Disciplina delle sanzioni amministrative ex art. 1 legge n. 11 del 1986 - Incidenza sulle situazioni giuridiche pendenti - Previsione ex terzo comma art. 1 cit. - Portata - Esonero dei debitori morosi dal pagamento delle somme aggiuntive previste dalla normativa previgente - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento
In tema di omissioni contributive, la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1986 n. 11 (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 dicembre 1985 n. 688) è destinata ad incidere sulle situazioni giuridiche pendenti, dovendosi fare riferimento al momento del versamento dei contributi omessi per individuare la disciplina da applicare per la determinazione della somma aggiuntiva. La previsione del terzo comma della norma citata - secondo cui per i contributi e i premi dovuti fino a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del primo comma dello stesso art. 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 20 febbraio 1986 - non comporta l'esonero dei debitori morosi dal pagamento delle somme aggiuntive previste dalla normativa previgente, costituendo solo una disposizione transitoria che ha stabilito l'ultrattività della vecchia disciplina di determinazione discrezionale della somma aggiuntiva per tutti i casi di cessazione della morosità entro il periodo stabilito.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)