Sez. L, Sentenza n. 23615 del 20/12/2004 (Rv. 578393 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Sanzioni amministrative - Omissioni contributive - Legge n. 662 del 1996 - Carattere retroattivo - Esclusione - Disciplina ex art. 116, comma 18, della legge n. 388 del 2000 - Inapplicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la disciplina della materia introdotta dall'art. 1, commi 217 e seguenti della legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, non è retroattiva, sicchè le fattispecie di inadempimento precedenti restano regolate dalle leggi anteriori, secondo i principi generali di cui agli artt. 11 e 15 delle preleggi, nè a queste fattispecie è applicabile l'art. 116, Comma 18, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, anche perchè esso, nel disciplinare le ipotesi di rimborso, presuppone l'avvenuto pagamento dei contributi e delle sanzioni.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 18, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)