Sez. 1, Sentenza n. 1862 del 15/02/1993 (Rv. 480915 - 01)
Riscossione delle imposte - Con ingiunzione fiscale - Opposizione - Procedimento | Ingiunzione del Direttore Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni per il recupero di differenza tariffarie postali - Opposizione giudice competente - Individuazione - Criteri.
Riscossione delle imposte - Con ingiunzione fiscale - Opposizione - Procedimento
L'opposizione avverso l'ingiunzione emessa dal Direttore Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni a norma dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 per il recupero di differenze tariffarie postali va proposta al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente (art. 3 R.D. n. 639 del 1910), non già al Pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non vertendosi in materia di sanzioni amministrative.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)