Sez. 3, Sentenza n. 1643 del 10/05/1976 (Rv. 380412 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - ATTIVITA DEL CONSULENTE - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - CONOSCENZA LEGALE DEL PROVVEDIMENTO ORDINATORIO - EQUIVALENZA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - ATTIVITA DEL CONSULENTE - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - CONOSCENZA LEGALE DEL PROVVEDIMENTO ORDINATORIO - EQUIVALENZA.*
L'esigenza imposta dall'art 90 disp att cod proc civ che sia data adeguata notizia alle parti della data di inizio delle operazioni del consulente tecnico, come attinente al principio del contraddittorio, vale anche per gli accertamenti tecnici disposti in Sede di istruzione preventiva: tuttavia, considerato che nella predetta istruzione la data di inizio delle operazioni del consulente e direttamente fissata dal magistrato con l'ordinanza ammissiva dello accertamento (art 696 cod proc civ) o nei casi di eccezionale urgenza con lo stesso decreto emesso inaudita altera parte, deve ritenersi che, normalmente, la conoscenza legale dell'ordinanza ovvero del decreto, esaurisca e sostituisca l'esigenza della comunicazione della data di inizio delle operazioni, che nella consulenza in Sede di giudizio ordinario fa carico al consulente (art 90 citato). (Conf 1732/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)