Sez. 3, Sentenza n. 11598 del 31/05/2005 (Rv. 582848 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo - Fissazione - Provvedimento - Emissione - Anche in corso di causa - Ammissibilità - Opponibilità al terzo estraneo alla causa - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE
L'accertamento tecnico preventivo può essere chiesto sia anteriormente all'instaurazione del processo che in corso di causa: se emesso fuori udienza, il provvedimento che lo dispone va, a pena di nullità dell'accertamento, comunicato alle parti perché possano parteciparvi, svolgendo le rispettive difese; ove adottato prima della chiamata di un terzo in causa, esso non è a quest'ultimo opponibile, a meno che tale provvedimento non gli venga comunicato, nel qual caso egli assume (quantomeno) la qualità di parte del procedimento di istruzione preventiva, risultandogli attribuita la possibilità di intervenirvi e di svolgere le proprie difese (Nell'enunziare il suindicato principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito osservando, ancora, che, il provvedimento ammissivo dell'accertamento tecnico preventivo risultava nella specie comunicato a mezzo fax anche a terzo non ancora chiamato in causa, che aveva peraltro ritenuto di parteciparvi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)