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Sez. L, Sentenza n. 5690 del 12/03/2007 (Rv. 595575 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Agenzia - Indennità sostitutiva del preavviso spettante all'agente nel caso di esonero dalla prestazione - Base di calcolo - Interpretazione soggettiva e oggettiva del contratto collettivo di categoria - Determinazione delle provvigioni secondo il maturato - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595575-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di base di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante all'agente nel caso in cui la proponente preferisca esonerarlo dalla prestazione, alla stregua di un'interpretazione soggettiva e oggettiva della clausola contrattuale del contratto collettivo di categoria, il termine "liquidare", sul piano lessicale, solo in senso estensivo ha il significato di "pagare", per cui non si può considerare che l'espressione valga ad indicare, in modo inequivoco, le provvigioni versate dal proponente nell'anno precedente, il richiamo alla liquidazione del credito dovendo essere riferito, invece, soltanto al suo accertamento. Conseguentemente, la determinazione delle provvigioni secondo il maturato appare logica ed ancorata ad un criterio obbiettivo, quello del periodo di tempo di riferimento in relazione al quale procedere alla quantificazione dell'indennità, oltrechè più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1369, Contr. Coll. 30/10/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)