Sez. U, Sentenza n. 2827 del 09/05/1984 (Rv. 434861 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - SUFFICIENZA - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - SUFFICIENZA - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
La riproposizione nel giudizio d'appello, ad opera della parte vittoriosa nel merito ed ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., dell'eccezione di difetto di giurisdizione, disattesa dal giudice di primo grado, è sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sulla relativa questione, e, quindi, a consentirne il riesame da parte del giudice di secondo grado. (Conf 1300/81, mass n 411897).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)