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Sez. U, Sentenza n. 1300 del 09/03/1981 (Rv. 411897 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - SUFFICIENZA - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411897-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - SUFFICIENZA - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - PRECLUSIONE.*

La riproposizione nel giudizio d'appello, ad opera della parte vittoriosa nel merito, ed ai sensi dell'art 346 cod proc civ, dell'eccezione di difetto di giurisdizione, disattesa dal giudice di primo grado, e sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sulla relativa questione, e, quindi, a consentirne il riesame da parte del giudice di secondo grado. (V 1170/73, mass n 363697).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)