Sez. 1, Sentenza n. 9514 del 08/09/1999 (Rv. 529732 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Possibilità di acquisizione a cura della parte istante - Richiesta di esibizione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di esibizione di bilancio di società di capitali.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva motivato la reiezione dell'istanza di esibizione del bilancio di una società di capitali avendo la parte la possibilità di richiedere il rilascio di copia all'"ufficio competente", e cioè, fino alla costituzione del Registro delle imprese, alla cancelleria del tribunale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Civ. art. 2435, Cod. Civ. art. 2493
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)