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Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005 (Rv. 584779 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Documentazione acquisibile di iniziativa della parte - Ordine di esibizione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584779-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa. (Nella specie, la S.C. la confermato la decisione del giudice di merito che non aveva dato seguito all'istanza di esibizione avanzata da una parte con riguardo a determinati documenti, sul presupposto che era risultato che gli stessi erano già stati esaminati presso il terzo dal consulente privato della stessa parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)