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Sez. 2, Sentenza n. 9431 del 09/09/1993 (Rv. 483699 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Comunione (del muro) - Forzosa - Del muro non sul confine - Oneri - Interpello del vicino | Proposizione successiva alla costruzione eseguita dal proponente - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483699-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Comunione (del muro) - Forzosa - Del muro non sul confine - Oneri - Interpello del vicino

L'interpello previsto dal secondo comma dell'art. 875 cod. civ., costituendo condizione dell'azione promossa per ottenere la comunione del muro eretto dal vicino a distanza illegale dal confine, può essere proposto validamente anche dopo la costruzione su quest'ultimo eseguita dal proponente, purché preceda la sentenza costitutiva della comunione, consentendo alla controparte la possibilità di esercitare la facoltà di scelta spettantele ai sensi del citato articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)