Sez. L, Sentenza n. 5815 del 26/05/1995 (Rv. 492469 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Uscita di uno dei superstiti dal nucleo familiare assistito - Trattamento pensionistico dei residui superstiti - Determinazione - Criteri - Esclusione degli aumenti pensionistici ex art. 4 legge n. 140 del 1985 - Divieto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
Il trattamento pensionistico spettante ai residui superstiti nel caso in cui uno dei contitolari perda per una qualsiasi causa il diritto alla pensione di reversibilità va determinato nella sua consistenza quantitativa con gli stessi criteri fissati per l'originaria liquidazione dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, e pertanto mediante un'operazione di riliquidazione da compiere con la preventiva detrazione dalla pensione originariamente goduta dal "dante causa", o al medesimo spettante, della quota del contitolare escluso, ed applicando poi sulle residue quote dei testanti contitolari e con decorrenza dalla morte del "dante causa" gli aumenti di legge e gli incrementi perequativi intervenuti nel frattempo, ivi compresi gli aumenti pensionistici di cui all'art. 4 della legge 15 aprile 1985 n. 140, la cui esclusione, non prevista da alcuna esplicita disposizione di legge, si porrebbe in contrasto con la generale applicabilità del cit. art. 22 della legge n. 903 del 1965.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)