Sez. 2, Sentenza n. 6203 del 23/06/1998 (Rv. 516670 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE | Operatività del divieto anche nei confronti dei ragionieri per il patrocinio prestato davanti alle Commissioni Tributarie di imposta.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE
L'opera di patrocinio svolta dai ragionieri davanti alle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 636 del 1972 è del tutto analoga a quella svolta dagli Avvocati e Procuratori davanti all'Autorità giudiziaria. Pertanto, il divieto del patto di quota lite, espressamente previsto per gli avvocati dall'art. 2233 cod. civ., deve intendersi operativo anche nei confronti dei ragionieri per il patrocinio svolto davanti alle Commissioni Tributarie di imposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Regio Decr. 07/08/1936 num. 1639 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)