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Sez. 2, Ordinanza n. 17508 del 02/06/2026 (Rv. 678604-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE | Patto di quota lite - Ragionieri e commercialisti - Divieto previsto dall'abrogato art. 2233, comma 3, c.c. - Ambito applicativo - Patrocinio in sede giurisdizionale tributaria - Necessità - Attività professionali diverse - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678604-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE

Il divieto del patto di quota lite previsto dall'abrogato art. 2233, comma 3, c.c. - nel testo vigente prima della sostituzione operata dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 - in quanto norma speciale e di stretta interpretazione, si applica ai ragionieri e ai commercialisti soltanto quando essi svolgano attività di patrocinio in sede giurisdizionale tributaria, quali professionisti abilitati alla difesa del contribuente, e non anche con riguardo alle altre prestazioni rientranti nell'esercizio della professione; ne consegue che il negozio stipulato dal professionista in conflitto di interessi con il cliente, o in violazione del rapporto fiduciario, non integra per ciò solo un patto di quota lite vietato, ove, come accertato dal giudice di merito, manchi qualsiasi correlazione con il diritto al compenso per l'attività professionale prestata.

Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)