Sez. 2, Sentenza n. 370 del 05/02/1969 (Rv. 338405 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - IN GENERE - RAPPORTO GIURIDICO DI PREVIDENZA SOCIALE - SOGGETTI NECESSARI - CONSEGUENZE SUL PIANO PROCESSUALE - CONTROVERSIE NELL'OBBLIGO ASSICURATIVO - CONTROVERSIA SULLA SPECIFICA NATURA DEL LAVORO PRESTATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - IN GENERE - RAPPORTO GIURIDICO DI PREVIDENZA SOCIALE - SOGGETTI NECESSARI - CONSEGUENZE SUL PIANO PROCESSUALE - CONTROVERSIE NELL'OBBLIGO ASSICURATIVO - CONTROVERSIA SULLA SPECIFICA NATURA DEL LAVORO PRESTATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO.*
Il rapporto giuridico di previdenza sociale ha, nella sua unitaria ed inscindibile complessita, come soggetti necessari l'assicuratore (istituto gestore delle assicurazioni sociali), l'assicurante (datore di lavoro) e l'assicurato (lavoratore), il quale e il soggetto protetto, beneficiario delle prestazioni assicurative. L'unicita inscindibile del trilaterale rapporto sostanziale assicurativo si riverbera, conseguentemente, nel rapporto processuale generando la necessita del litisconsorzio (art.102 cod.proc.civ.) fra quei soggetti, poiche non puo la pronuncia giurisdizionale essere utilmente emessa se non in confronto di tutti costoro (parti necessarie del processo), ogni qualvolta debbasi accertare anche uno solo degli elementi costitutivi di quel rapporto sostanziale, che deve esistere o non esistere egualmente, ed in ciascun suo elemento, rispetto a tutti i medesimi soggetti, per l'unicita del rapporto previdenziale che insieme li avvince, e con pari interesse, nell'unicita del processo. Vi e litisconsorzio necessario fra i suddetti soggetti non solo quando si contenda sull'esistenza dell'Obbligo assicurativo, ma anche quando si controverta circa la specifica natura del lavoro prestato, che, per la sua diversita da quello per il quale sia gia in vita il rapporto assicurativo, comporti un trattamento previdenziale diverso per il beneficiario dell'Assicurazione obbligatoria. (V.2575-68, massima n.335043 2122-68, massima n.334285 320-67, massima n.326160).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)