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Sez. L, Sentenza n. 2692 del 24/04/1985 (Rv. 440478 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - DOMANDA DI UN AGENTE DI COMMERCIO DIRETTA ALLA CONDANNA DELL'ENASARCO AD ACCETTARE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA DITTA PREPONENTE - LITISCONSORZIO TRA DETTE TRE PARTI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440478-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - DOMANDA DI UN AGENTE DI COMMERCIO DIRETTA ALLA CONDANNA DELL'ENASARCO AD ACCETTARE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA DITTA PREPONENTE - LITISCONSORZIO TRA DETTE TRE PARTI - SUSSISTENZA.*

La domanda di un agente di commercio la quale, attraverso la richiesta di una sentenza di condanna all'ENASARCO ad accettare il versamento dei contributi da parte della ditta preponente, tenda all'instaurazione del rapporto assicurativo-previdenziale, che ha carattere trilaterale, comporta che nel relativo giudizio così promosso dal lavoratore (assicurato) contro l'ente previdenziale (assicuratore) debba essere presente, quale parte necessaria, anche la ditta preponente (assicurante). (V 2108/75, mass n 375851; (V 1734/73, mass n 364676; (V 180/73, mass n 361969; (V 1333/71, mass n 351540; (V 370/69, mass n 338405; (V 125/65, mass n 310133).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)