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Sez. 3, Sentenza n. 7254 del 13/06/1992 (Rv. 477718 - 01)

Esecuzione forzata - Estinzione del processo - Rinuncia | Rimborso delle spese sostenute dal debitore - Obbligo a carico del rinunciante - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477718-01

Esecuzione forzata - Estinzione del processo - Rinuncia

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ., a norma della quale, se non vi è un diverso accordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, è applicabile, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 629 cod. proc. civ., anche nel processo esecutivo, per le spese sostenute dal debitore, la cui attività non è esclusa in questo processo ma è anzi espressamente prevista e può manifestarsi sia con la comparizione dinnanzi al giudice, nei casi in cui è prescritta l'audizione delle parti, sia con istanze, eccezioni ed osservazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)