Sez. 3, Sentenza n. 18514 del 25/08/2006 (Rv. 593608 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA | Esecuzione forzata - Estinzione del processo - Rinuncia - Rimborso delle spese sostenute dal debitore - Obbligo a carico del rinunciante - Sussistenza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ., a norma della quale, se non vi è un diverso accordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, è applicabile, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 629 cod. proc. civ., anche nel processo esecutivo, per le spese sostenute dal debitore, la cui attività non è esclusa in questo processo ma è anzi espressamente prevista e può manifestarsi sia con la comparizione dinnanzi al giudice, nei casi in cui è prescritta l'audizione delle parti, sia con istanze, eccezioni ed osservazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)