Sez. 3, Sentenza n. 10790 del 12/08/2000 (Rv. 539572 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE | Per errore nella denominazione della parte - Inesistenza della citazione - Esclusione - Rimedio - Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Impugnazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE
La nullità della citazione derivante da errore nella denominazione della parte, anche quando determina l'incertezza assoluta circa il soggetto contro cui la domanda è stata proposta, non dà luogo ad un caso di inesistenza giuridica, ma ad un caso di nullità della sentenza; sicché, la persona nei cui confronti la sentenza è stata fatta valere sul presupposto che la decisione, al di là dell'errore nella denominazione, è stata pronunciata su domanda proposta contro di lei, ha il rimedio non dell'opposizione all'esecuzione, ma dell'impugnazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)