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Sez. 3, Sentenza n. 16076 del 15/11/2002 (Rv. 558515 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO | Indicazione non implicante incertezza assoluta sulla persona del convenuto - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558515-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO

L'inesatta indicazione del convenuto, qualora non determini un'incertezza assoluta in ordine al soggetto contro il quale è stata proposta la domanda, non determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio (Nella specie, la S.C., nell'enunciare siffatto principio in riferimento agli artt. 163 - 164, cod. proc. civ., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dagli artt.7 e 9, legge 26 novembre 1990, n. 353, ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale la citazione in giudizio della "società sportiva Udace, con sede in Mestre" non aveva determinato incertezza assoluta sulla parte convenuta, identificata nel "Comitato Provinciale Udace con sede in Mestre", peraltro costituitosi nel giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)