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Sez. 1, Sentenza n. 7260 del 04/06/1993 Ud. (dep. 24/07/1993) Rv. 197888 - 01

Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose | Rapporto di specialità tra il reato di cui all'art. 440 cod. pen. e quello di somministrazione di sostanze stilbeniche ad animali da azienda ex art. 3, comma primo, D.Lgs. n. 118 del 1992 - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/197888-01

Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose

Non sussiste rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., tra la norma di cui all'art. 440 cod. pen. (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) e quella di cui all'art. 3 comma primo D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 118 (somministrazione di sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica ad animali da azienda). Infatti, la norma del codice penale si caratterizza per l'elemento della pericolosità per la salute pubblica, la cui esistenza, ai fini della configurabilità del reato, deve essere accertata concretamente, di volta in volta, attraverso la individuazione dei requisiti della sostanza somministrata; la violazione dell'art. 3 legge n. 118 del 1992 si realizza, invece, prescindendosi dall'elemento della pericolosità pubblica ancorché le sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica possano esercitare un'azione dannosa sugli animali d'azienda, cui le sostanze stesse siano somministrate. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 440 cod. pen., e non di quello di cui all'art. 3 D.Lgs citato per il fatto della somministrazione a bovini di dietilstilbelbestrolo, sostanza cancerogenetica vietata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 440, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 118 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)