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Sez. 1, Sentenza n. 339 del 20/06/2017 Ud. (dep. 09/01/2018) Rv. 271994 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI O DI ALTRE COSE | Natura - Conseguenze - Elementi costitutivi - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271994-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI O DI ALTRE COSE

Il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, previsto dall'art. 440 cod. pen., è di mero pericolo e a forma libera e, pertanto, si perfeziona con la semplice condotta di adulterazione o contraffazione - anche non occulta o fraudolenta - di una sostanza destinata all'alimentazione, da cui derivi un pericolo per la salute pubblica, senza necessità dell'avvenuto consumo della sostanza stessa, essendone sufficiente la potenziale utilizzabilità, mentre l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, quale coscienza e volontà della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile, indipendentemente dal perseguimento dello specifico obiettivo di realizzare un attentato alla salute pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per la somministrazione a fagiani di sostanze medicinali nocive per la salute pubblica, riscontrate presenti nell'acqua di abbeverata, anche se non più rinvenute nei muscoli degli animali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)