Sez. 1, Sentenza n. 1791 del 25/05/1956 (Rv. 880467 - 01)
APPALTO - NOZIONE E DIFFERENZE FRA IL CONTRATTO D'APPALTO E QUELLO DI LOCAZIONE D'OPERA - CONTRATTO E VIGILANZA SUI LAVORI DA PARTE DEL COMMITTENTE - POSSIBILITÀ - LIMITI - VALUTAZIONE DEL CONTRATTO DI SPECIE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ - LIMITI.
APPALTO - NOZIONE E DIFFERENZE FRA IL CONTRATTO D'APPALTO E QUELLO DI LOCAZIONE D'OPERA - CONTRATTO E VIGILANZA SUI LAVORI DA PARTE DEL COMMITTENTE - POSSIBILITÀ - LIMITI - VALUTAZIONE DEL CONTRATTO DI SPECIE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ - LIMITI.
Il contratto di appalto ed il contratto d'opera, pure essendo entrambi contratti di risultato ed avendo, perciò in comune l'elemento dell'indipendenza rispetto al committente e dell'assunzione del rischio si differenziano, tuttavia, tra loro in quanto l'appalto presuppone nell'appaltatore un'organizzazione a carattere d'impresa, con impiego di lavoro altrui, mentre il contratto di opera si svolge attraverso il lavoro prevalente dell'artefice e dei suoi familiari. Tanto nell'uno quanto nell'altro contratto se l'indipendenza dell'appaltatore o dell'artefice non possono mai spingersi fino a vietare al committente la facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sui lavori, al fine di assicurarsi che l'opera costruttiva si svolga in conformità dei patti convenuti o minore a seconda dei patti stessi, non può, peraltro, giungere fino al punto di privare l'appaltatore o l'artefice dell'autonomia loro necessaria, nel quale caso si verterebbe nella ipotesi di contratto di lavoro subordinato. Al fine della distinzione fra contratto di appalto di opera o di lavoro subordinato, mentre è censurabile in Cassazione l'individuazione dei criteri generali e teorici da applicare al caso concreto, costituisce, invece, apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in Cassazione, se correttamente motivato, la valutazione da parte del giudice di merito delle circostanze concrete di fatto e dei patti che possono far rientrare il contratto di specie nell'una e nell'altra categoria
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)