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Sez. 2, Sentenza n. 819 del 27/01/1997 (Rv. 502065 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) | Carattere imprenditoriale dell'attività svolta - Necessità - Utilizzo di collaboratori - Sufficienza di un tale fattore - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502065-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI)

Per quanto la differenza fondamentale tra contratto d'appalto (art. 1655 cod. civ.) e contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.) vada individuata nella qualità di imprenditore commerciale del contraente cui siano stati convenzionalmente commessi l'esecuzione dell'opera o lo svolgimento di un servizio, la circostanza che questi si sia avvalso di collaboratori, non si sa se occasionali o fissi, non può, di per sè, dimostrare, nel medesimo, l'esistenza di quella qualità che, comportando una complessa organizzazione di fattori produttivi, lo contrassegna della titolarità di un'organizzazione produttiva, incompatibile con la "locatio operis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)