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Sez. 1, Ordinanza n. 55 del 02/01/2025 (Rv. 673555-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Art. 2697 c.c. - Richiesta di riconoscimento della prededuzione - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673555-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il principio posto dall'art. 2697, comma 1, c.c. trova applicazione anche rispetto alla richiesta di riconoscimento della prededuzione, sicché è onere del creditore istante allegare e produrre gli elementi probatori che giustificano questa sua richiesta, con riferimento alla rispondenza agli interessi dei creditori. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto indimostrata la coerenza di una fornitura con la situazione esposta nella domanda di concordato prenotativo dell'imprenditore in seguito fallito, al fine di desumerne la natura di atto di ordinaria oppure di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l.fall.).

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 7 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)