Sez. 1, Ordinanza n. 36370 del 29/12/2023 (Rv. 669897 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Funzione dell'art. 167 l.fall. - Atto di ordinaria e straordinaria amministrazione - Distinzione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, l'art. 167, comma 2, l.fall. presidia l'interesse della massa, postulando che la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto tenga conto esclusivamente dell'interesse dei creditori e non già di quello dell'imprenditore insolvente, con la conseguenza che l'atto astrattamente qualificabile di ordinaria amministrazione nel contesto del normale esercizio dell'impresa è suscettibile di assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla specifica finalità che esso risulti perseguire rispetto all'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori. (Fattispecie in tema di rinnovo di fideiussioni relative a commesse afferenti un ramo d'azienda oggetto d'affitto).
Legge Falliment. art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)