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Sez. 2, Sentenza n. 1388 del 11/02/1998 (Rv. 512476 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - REVOCA - IN GENERE | Nel caso di mandato irrevocabile ex art. 1723 cod. civ. - Operatività della revoca - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512476-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - REVOCA - IN GENERE

Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato prevista dall'art. 1723, secondo comma, cod. civ., si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante ed il mandatario e, pertanto, l'efficacia e la "validità" del contratto concluso, con il terzo, dal mandatario, restano sempre subordinate alla permanenza del potere di rappresentanza, e quindi, alla non revoca della procura. Più in particolare, essendo la procura un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante (mentre l'irrevocabilità, prevista dall'art. 1723, comma secondo, cod. civ., attiene al negozio gestorio medesimo e si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario), la revoca della procura determina l'estinzione del potere di rappresentanza medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)