Sez. 1, Sentenza n. 10819 del 04/12/1996 (Rv. 501038 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE | Mandato con procura a riscuotere un credito - Conferimento nell'interesse anche del mandatario - Irrevocabilità - Limitazione ai rapporti tra mandante e mandatario - Opponibilità ai terzi - Esclusione - Conseguenze - Legittimazione del mandatario ad agire in nome del mandante - Esclusione - Obbligo del terzo debitore di effettuare il pagamento al mandatario - Insussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE
Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, in presenza di procura, l'irrevocabilità prevista dall'art. 1723, secondo comma, cod. civ. si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario e non è opponibile al terzo debitore, il quale, nell'ipotesi di mandato all'incasso, avuta comunicazione della revoca della procura (sempre possibile in base alla relativa disciplina, in quanto la procura è atto unilaterale recettizio ed astratto, assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante), non è tenuto a corrispondere il pagamento al mandatario, non più legittimato ad agire in nome del mandante (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto legittimo il rifiuto da parte di una U.S.L., terza debitrice, del pagamento richiesto da un'impresa originariamente mandataria per l'incasso dei crediti vantati dai farmacisti verso il predetto ente pubblico, essendo stata detta impresa privata del potere rappresentativo, mercè la revoca implicita della procura, avendo i farmacisti dato alla U.S.L. disposizione irrevocabile di pagamento diretto in loro favore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 1723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)