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Sez. 3, Sentenza n. 190 del 06/02/1963 (Rv. 260245 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DA FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DEL TERZO EX ART 1398 COD CIV - LIMITI.*
Stato
decisa il 1963-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260245-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DA FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DEL TERZO EX ART 1398 COD CIV - LIMITI.*

La responsabilita, ex art 1398 cod civ, del rappresentante che abbia ecceduto i limiti dei poteri conferitigli, nei confronti del terzo che abbia sofferto un danno, presuppone che il terzo, senza sua colpa, abbia confidato nella validita del contratto. Se il terzo versa in colpa, per avere trascurato di accertarsi dei limiti dei poteri del rappresentante, pur avendone avuto la possibilita, non ha alcuna Azione verso il rappresentante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)