Sez. 3, Sentenza n. 2945 del 28/04/1986 (Rv. 445957 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESUPPOSTI - OMISSIONE DA PARTE DEL TERZO DEL CONTROLLO DEI POTERI DEL PROCURATORE - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESUPPOSTI - OMISSIONE DA PARTE DEL TERZO DEL CONTROLLO DEI POTERI DEL PROCURATORE - SUFFICIENZA.*
Ad escludere la responsabilità del falsus procurator per il danno subito dal terzo che ha confidato senza sua colpa nella validità del contratto - e che si sostanzia nel cosiddetto interesse negativo, comprendente cioè quello rappresentato dalle spese, dalle perdute occasioni di stipulare altro valido contratto e dall'attività sprecata nella trattativa e sottratta ad altre utili applicazioni - non è sufficiente l'omissione, da parte del terzo, dell'Esercizio della facoltà di controllare la sussistenza dei relativi poteri in colui che si qualifica procuratore, essendo necessario il concorso di altri elementi attinenti al comportamento del terzo ed alla sussistenza di colpa nel suo affidamento, dei quali il giudice del merito, ove disattenda la pretesa risarcitoria del terzo, deve dare adeguata giustificazione. (V 190/83, mass n 260245; (V 3422/71, mass n 355000).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)