Sez. 4, Sentenza n. 3878 del 14/12/1988 Ud. (dep. 17/03/1989) Rv. 180785 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - DI UFFICIO - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NOMINA DI DIFENSORE DI FIDUCIA - REVOCA AUTOMATICA DEL DIFENSORE DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ESPLICITO RIPUDIO DA PARTE DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - MANCANZA - CONSEGUENZE - PERMANENZA DEL DIFENSORE D'UFFICIO NELLE FUNZIONI - RAVVISABILITÀ - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRODUZIONE DI MOTIVI A SOSTEGNO - VALIDITÀ - SUSSISTENZA.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - DI UFFICIO - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NOMINA DI DIFENSORE DI FIDUCIA - REVOCA AUTOMATICA DEL DIFENSORE DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ESPLICITO RIPUDIO DA PARTE DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - MANCANZA - CONSEGUENZE - PERMANENZA DEL DIFENSORE D'UFFICIO NELLE FUNZIONI - RAVVISABILITÀ - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRODUZIONE DI MOTIVI A SOSTEGNO - VALIDITÀ - SUSSISTENZA.*
In tema di diritti della difesa, la nomina di un difensore di fiducia con la dichiarazione di impugnazione, non comporta la revoca (della nomina) del difensore di ufficio, che abbia prestato opera defensionale nel corso del dibattimento, all'esito del quale fu resa la sentenza impugnata, senza una esplicita dichiarazione in tal senso da parte dell'imputato. Ne consegue che, se, in occasione della dichiarazione di impugnazione, l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia, delegandolo alla redazione dei motivi a sostegno, senza esplicitare il ripudio del difensore di ufficio, questi deve considerarsi mantenuto nelle sue funzioni, e la dichiarazione di impugnazione da lui resa, così come i motivi eventualmente dallo stesso prodotti, pur dopo la nomina del difensore di fiducia, restano validi e producono l'effetto di ritualmente investire il giudice del gravame del prosieguo del processo, anche quando il difensore di fiducia non abbia prodotto motivi, alla cui redazione era stato delegato. (V mass n 172236; (V mass n 163132; (contra mass n 171664; (contra mass n 168907; (contra mass n 165067; (contra mass n 156944; (contra mass n 155979; (contra mass n 149167).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)