Sez. 2, Sentenza n. 1029 del 19/02/1986 (Rv. 444540 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - TERRAZZE A LIVELLO - SPESE DI MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE - RIPARTIZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - TERRAZZE A LIVELLO - SPESE DI MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE - RIPARTIZIONE.*
La funzione delle terrazze a livello di copertura dei piani sottostanti non è essenziale e preminente come nel caso dei lastrici solari condominiali, bensì meramente sussidiaria rispetto all'altra derivante dalla loro natura e caratteristica di estensione ed integrazione dell'appartamento cui sono annesse. Conseguentemente, la ripartizione delle spese di manutenzione o ricostruzione deve effettuarsi tra il proprietario della terrazza e gli altri condomini in proporzione dei vantaggi da essi rispettivamente ritratti, soccorrendo all'uopo la disciplina degli artt. 1123 e 1126 cod. civ., salvo che le spese si siano rese necessarie per fatto imputabile solo a chi ha l'uso esclusivo del terrazzo. (V 3007/67, mass n 330720, in senso conforme).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)