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Sez. 2, Sentenza n. 3007 del 22/12/1967 (Rv. 330720 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARAZIONE) E LORO RIPARTIZIONE - LASTRICI SOLARI - TERRAZZE DI COPERTURA.*
Stato
decisa il 1967-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330720-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARAZIONE) E LORO RIPARTIZIONE - LASTRICI SOLARI - TERRAZZE DI COPERTURA.*

La funzione delle terrazze a livello di copertura dei piani sottostanti non e essenziale e preminente come nel caso dei lastrici solari condominiali, bensi meramente sussidiaria rispetto all'altra derivante dalla loro natura e caratteristica di estensione ed integrazione dello appartamento cui sono annesse. Conseguentemente la ripartizione delle spese di manutenzione o ricostruzione deve effettuarsi tra il proprietario della terrazza e gli altri condomini in proporzione dei vantaggi da essi rispettivamente ritratti, soccorrendo all'uopo la disposizione degli artt. 1123 e 1126 cod. civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)