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Sez. L, Sentenza n. 11886 del 19/05/2006 (Rv. 589085 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa valutazione di decisive risultanze processuali - Onere del ricorrente di specificare i relativi motivi - Necessità - Fondamento - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Fattispecie in tema di controversia di lavoro per licenziamento collettivo.
Stato
decisa il 2006-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589085-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l'onere di indicare - mediante l'integrale trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso - la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative. (Nella specie, la S.C., in una controversia relativa ad un caso di licenziamento collettivo, ha rilevato l'incompletezza del ricorso, poiché il ricorrente avrebbe dovuto specificare i criteri di scelta che il datore di lavoro avrebbe dovuto seguire nella riduzione del personale dipendente, riportando in maniera integrale gli accordi sindacali nella parte destinata ad individuare i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, specificandosi quale violazione vi fosse stata in concreto nell'applicazione di tali criteri di cui ai predetti accordi, evidenziando, altresì, il nesso causale tra i denunziati errori nell'applicazione dei suddetti criteri di scelta e la perdita del posto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)