Sez. 5, Sentenza n. 5886 del 14/04/2003 (Rv. 562132 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omessa od erronea valutazione di documento - Onere del ricorrente - indicazione o trascrizione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Stante la previsione di cui all'art. 366, numero 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, mediante trascrizione integrale del documento che si denunci non o male valutato, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini (Nella specie il ricorrente, lamentando che il vincitore del giudizio di appello avesse prestato acquiescenza ad una delle statuizioni contenuta nella sentenza di primo grado, non rilevata dal giudice del gravame, non aveva indicato, né trascritto, le parti dell'atto di appello da cui risultava tale acquiescenza, non controllabile dal giudice per il parziale smarrimento del fascicolo d'ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)