Sez. 5, Sentenza n. 10156 del 17/02/2005 Cc. (dep. 15/03/2005) Rv. 231722 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Mancata comparizione - Ordinanza di improcedibilità - Carattere decisorio - Ragioni.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE
L'ordinanza di improcedibilità prevista dall'art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000 è un provvedimento assimilabile a una sentenza perchè non ha una funzione meramente ordinatoria del procedimento ma ha carattere decisorio, può contenere una condanna alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento dei danni, suscettibile di acquisire forza di giudicato, e pone definitivamente fine al procedimento, salvo il caso in cui il ricorrente provi che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 30, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)