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Sez. 5, Sentenza n. 18063 del 19/01/2010 Ud. (dep. 12/05/2010) Rv. 247136 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Ordinanza di improcedibilità ex art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Rigetto della richiesta di fissazione di nuova udienza - Mancata impugnazione del relativo decreto davanti al giudice monocratico - Inoppugnabilità dell'ordinanza ex art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247136-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE

Avverso l'ordinanza di improcedibilità pronunciata ex art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000 - nel procedimento instaurato a seguito di ricorso immediato davanti al giudice di pace - il ricorrente può presentare, ex art. 31 D.Lgs. n. 274 del 2000, istanza di fissazione di una nuova udienza ed ove questa non sia accolta proporre ricorso al tribunale in composizione monocratica, la cui ordinanza, inoppugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, è ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost.. Ne deriva che, pronunciata l'ordinanza di improcedibilità, e attivato il percorso speciale previsto dalla disciplina del giudice di pace con l'istanza di fissazione di nuova udienza, qualora il ricorrente non lo porti a compimento con l'impugnazione del relativo decreto di reiezione davanti al giudice monocratico ma proponga ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di improcedibilità, detto ricorso deve essere rigettato, in quanto l'abbandono del percorso di impugnazione speciale e la intempestiva scelta del ricorso per cassazione determinano due effetti negativi: il passaggio in giudicato dell'ordinanza di improcedibilità del giudice di pace e la conseguente sua assoluta inoppugnabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 30, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)