Sez. L, Sentenza n. 19132 del 15/12/2003 (Rv. 568897 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE | Violazione del divieto - Configurabilità - Presupposti - Atti preparatori di attività economica concorrente - Sufficienza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità di una violazione del divieto di concorrenza previsto, nei confronti del prestatore di lavoro subordinato, dall'art. 2105 cod. civ. - divieto che riguarda non già la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, bensì quella illecitamente svolta nel corso del rapporto di lavoro - non sono sufficienti gli atti preparatori di una attività economica concorrente, salvo che essa si concreti, durante la pendenza del rapporto, in atti - sia pure iniziali - di gestione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)