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Sez. 1, Sentenza n. 10818 del 04/12/1996 (Rv. 501037 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE | Obbligo di fedeltà - Presupposti - Costanza del rapporto di lavoro subordinato - Comportamenti successivi alla cessazione del rapporto - Illecito ex art. 2105 cod. civ. - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501037-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE

La violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2105 cod. civ. riguarda comportamenti che solo il lavoratore subordinato in quanto tale può tenere e presuppone, pertanto, la costanza del rapporto di subordinazione. Ne deriva che non può configurarsi l'illecito previsto da detta norma qualora i comportamenti denunziati siano successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)