Sez. 3, Sentenza n. 487 del 13/02/1968 (Rv. 331533 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO- IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO- IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione del giudice di merito in base alla quale viene escluso o ritenuto l'inadempimento colpevole e quella della gravita dell'inadempimento, implicando la risoluzione di questioni di fatto, e insindacabile davanti alla Corte suprema, ove sia immune da vizi logici e giuridici. Conforme alla sentenza n. 1891-67, massima n. 328826.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)