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Sez. 3, Sentenza n. 2804 del 24/07/1969 (Rv. 342585 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE DELL'INADEMPIMENTO TOTALE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
Stato
decisa il 1969-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342585-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE DELL'INADEMPIMENTO TOTALE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*

E incensurabile, in quanto sia sorretto da motivazione adeguata e scevra di errori di ordine logico o giuridico, l'apprezzamento del giudice di merito, secondo cui e da escludere l'inadempimento totale dell'obbligazione contrattuale. (nella specie, trattavasi di contratto per la pubblicazione di inserzione pubblicitaria sull'elenco telefonico e i giudici di merito avevano ritenuto che l'esatta indicazione della denominazione, dello indirizzo e del numero telefonico della committente era sufficiente nonostante l'errata designazione del tipo di societa, alla sua individuazione, tanto piu che la possibilita di confusione con altre imprese era esclusa dalla circostanza che sull'elenco telefonico non figuravano altre societa omonime). (V. 656-69, massima n. 338911 487-68, massima n. 331533).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)