Sez. 1, Sentenza n. 5732 del 10/06/1999 (Rv. 527274 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA | Credito relativo - Di valuta - Configurabilità - Diritto alla rivalutazione monetaria in ipotesi di mancato pagamento entro il termine dell'ultimo comma dell'art. 2289 c.c. - Sussistenza.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
Il credito relativo alla liquidazione della quota del socio uscente (art. 2289 c.c.), avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di danaro, è un credito di valuta, soggetto, come tale, al principio nominalistico dell'art. 1277 c.c.. Tuttavia, la svalutazione monetaria assume rilevanza quando, non essendo avvenuto l'adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 c.c., diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore. Sicché, allorquando la rivalutazione monetaria sia specificamente domandata, la qualità di imprenditore commerciale svolta professionalmente dal socio receduto risulti pacifica e vi sia ritardo nella corresponsione dell'importo della quota a lui spettante, non è necessario (ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria) che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità dell'importo, ben potendosi presumere, in tale situazione, che, se vi fosse stato il tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reimpiegata in modo tale da essere sottratta agli effetti del deprezzamento monetario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)