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Sez. 1, Sentenza n. 5647 del 10/06/1994 (Rv. 487002 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Liquidazione della quota | Credito del socio uscente - Principio nominalistico - Applicabilità - Mancato adempimento nel termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto - Svalutazione monetaria - Rilevanza.
Stato
decisa il 1994-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487002-01

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Liquidazione della quota

Il credito di cui all'art. 2289 cod. civ., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di danaro, è un credito di valuta ed è soggetto, quindi, al principio nominalistico di cui all'art. 1227 cod. civ.; nondimeno la svalutazione monetaria assume rilevanza quando, non essendo avvenuto l'adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289, diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)